A.C.D. Foggia Calcio

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    Zaccheria: il Comune sfratta l'US Foggia
    17/08/2012 18.24.31

    - Riportiamo la determina n. 728 del 16 agosto 2012 con la quale l’amministrazione comunale intima all’US Foggia S.p.a. il rilascio dello stadio Pino Zaccheria a seguito della risoluzione di diritto della convenzione stipulata al tempo, avvertendo altresì che in caso di inottemperanza si procederà coattivamente;

    Risoluzione di diritto della convenzione stipulata tra il Comune di Foggia e la società U.S.Foggia S.p.A. per l'affidamento in concessione d'uso dello stadio comunale Pino Zaccheria e revoca della relativa concessione

    PREMESSO

    - che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 58 del 16/09/2010 come modificata con atto n. 63 del 13/10/2010, approvando contestualmente il relativo schema di convenzione successivamente sottoscritta in data 17/09/2010, rep. N. 9620, ha concesso in uso per 15 anni lo stadio comunale “Pino Zaccheria” alla U.S. Foggia SpA, in quanto società sportiva calcistica e come tale soggetta all’ordinamento sportivo e alle decisioni degli organi federali in virtù del titolo sportivo alla stessa assegnato;

    - che la causa giustificativa del procedimento di concessione pluriennale – diretta e senza gara – dello stadio alla società U.S. Foggia risiedeva nell’essenziale e fondamentale presupposto che la stessa società, all’epoca militante nel campionato di calcio di Lega Pro I divisione, fosse rappresentativa della città di Foggia in quanto “massima espressione del calcio cittadino”, come si evince dalla premessa dell’atto deliberativo suindicato, nella consapevolezza dell’indubbio valore sociale del calcio in una città come Foggia ove tale sport ha tradizione radicate e coinvolge l’intera comunità cittadina;

    - che la società U.S. Foggia nell’ultimo esercizio non ha prodotto alla FIGC entro il prescritto termine di decadenza del 16 luglio 2012 la documentazione richiesta per l’iscrizione al campionato di Lega Pro I divisione stagione sportiva 2012/2013, pur essendo stata assicurata la disponibilità dello stadio “San Nicola” di Bari come da provvedimento dell’Assessore allo Sport del Comune di Bari prot. n. 164637 del 13.07.2012 nelle more del deposito della licenza di cui all´art.68 del TULPS relativo allo stadio “P. Zaccheria” (licenza di agibilità ed uso dello stadio “P. Zaccheria”);

    - che il Consiglio Federale della F.I.G.C., come da Comunicato Ufficiale N. 8/A del 19 luglio 2012 della FIGC, ha deliberato “di prendere atto della intervenuta non concessione alla società U.S. FOGGIA S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2012/2013” sulla base della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. che ha evidenziato il “mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza” per i motivi che si riportano di seguito testualmente:

    - “mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;

    - mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 591.190,00;

    - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011;

    - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

    - mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

    - mancato pagamento del debito IRES relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010” ;

    - che, come da successivo Comunicato Ufficiale N. 30/A del 23 luglio 2012 della FIGC, il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società U.S. Foggia SpA;

    RITENUTO

    - che quello sportivo è un ordinamento del tutto speciale ed autonomo, ed esempio emblematico della “specialità” e della “autonomia” dell’ordinamento sportivo, nonché del perfetto contemperamento tra gli interessi di settore e gli interessi di natura pubblicista rappresentato dall’istituto del titolo sportivo;

    - che in questo caso, nel rapporto fra ordinamento giuridico generale e ordinamento di settore prevalgono le regole dettate dalla disciplina speciale, atteso che, da un lato, il titolo sportivo riguarda un aspetto specifico ed individualizzante l’ordinamento sportivo, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale e, dall’altro, la disciplina speciale assicura pienamente il rispetto degli interessi pubblicistici coinvolti;

    - che sotto il profilo della specialità, non vi è dubbio che il titolo sportivo rappresenta l’aspetto individualizzante delle società calcistiche rispetto alle società anche di capitali di diritto comune;

    - che l’istituto del titolo sportivo trova la sua definizione nelle norme federali, art. 52, comma 1, delle N.O.I.F. secondo cui “il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”;

    - che in caso di esclusione di un club calcistico, il titolo sportivo, su proposta del Sindaco, può essere assegnato dalla Federazione ad altra società avente sede nella stessa città della società non ammessa ai sensi del surrichiamato art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;

    - che il titolo sportivo attribuito alla nuova società è diverso ed inferiore rispetto a quello della società non ammessa;

    - che il titolo sportivo, pertanto, non può considerarsi una res nella piena ed esclusiva titolarità della società calcistica, ma è un’autorizzazione che la Federazione concede, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti tant’è che la carenza anche di uno solo di questi, sia sotto il profilo del merito sportivo, sia sotto il profilo legale, economico e finanziario, determina la non ammissione della società al campionato di competenza;

    CONSIDERATO

    - che la cancellazione dal settore professionistico di una società che, come nel caso dell’U.S. Foggia, non venga ammessa a partecipare alla stagione agonistica, comporta oltre alla impossibilità di prendere parte al campionato di competenza, anche la perdita del relativo titolo sportivo;

    - che la surrichiamata non concessione all’U.S. Foggia della Licenza Nazionale 2012/2013 con conseguente non ammissione della stessa al campionato, oltre al venir meno del titolo sportivo in capo all’U.S. Foggia, ha comportato l’attivazione della procedura per l’assegnazione del titolo sportivo medesimo da parte della FIGC ad un nuovo sodalizio sportivo ai sensi del surrichiamato art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., così come sopra evidenziato;

    - che la ratio sottesa a questa procedura com’è evidente, sta nel fatto che l’ordinamento sportivo, nel momento in cui ha di fronte una società che mostra di non avere più la capacità economica di disputare un campionato, per evitare conseguenze pregiudizievoli al sistema sportivo, esclude la stessa dall’organico delle competizioni professionistiche, dando la possibilità alla città che ha un importante tradizione calcistica, di poter esprimere una squadra a livello professionistico, con almeno due categorie sottostanti a quella della società non ammessa;

    - che in tal modo, dunque, ancora una volta, vengono garantiti tutti gli interessi pubblici in gioco: gli interessi tecnico-sportivi di non cancellare dal mondo del calcio professionistico una tifoseria con una consolidata tradizione calcistica e gli interessi economici rilevanti per l’ordinamento statuale di far partecipare ai campionati calcistici, seppure di categorie inferiori, società economicamente e finanziariamente sane;

    CONSTATATO altresì

    - che la società U.S. Foggia SpA non mai erogato, neanche parzialmente, quanto dovuto al Comune di Foggia a titolo di TARSU ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Convenzione il quale prevede che “la Società è tenuta al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani limitatamente alle aree coperte non ricomprese tra quelle indicate al comma 4 dell’art. 1, il cui onere ricade sui relativi gestori”, ovvero i gestori delle palestre interne all’impianto;

    - che la società U.S. Foggia SpA non ha rendicontato al Comune di Foggia, neanche parzialmente, in ordine alla già corrisposta somma di € 120.000,00 assegnata dal Comune di Foggia all’U.S. Foggia SpA ai sensi dell’art. lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della convezione a titolo di cofinanziamento per i lavori di adeguamento allo stadio;

    - che la società U.S. Foggia SpA non ha ottemperato a quanto disposto con l’ordinanza sindacale n. 36 del 27.04.2012 in ordine al ripristino della impermeabilizzazione della copertura della tribuna dello stadio così come si evince dalla nota del Servizio LL.PP. prot. n. 42616 del 3 maggio 2012;

    - che, comunque, risultano di gravissima entità le inadempienze economico-finanziarie della società U.S. Foggia SpA riscontrate dalla Co.Vi.So.C. con particolare riferimento al mancato pagamento degli emolumenti ai dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo nonché ai debiti maturati dalla società nei confronti del fisco;

    TENUTO PRESENTE

    1. che la FIGC ha elaborato tre ordini di effetti determinati dalla non ammissione di una società al campionato di competenza, ovvero:

    a) la cd. “cancellazione” definitiva della società dal settore professionistico con “espropriazione” del proprio “titolo sportivo” che viene perso definitivamente;

    b) il cd. “svincolo d’autorità” di tutti i rapporti tra la società ed i propri tesserati con conseguente “espropriazione” anche del proprio cd. “patrimonio-calciatori”, i cui contratti vengono risolti di diritto;

    c) l’eventuale assegnazione da parte della FIGC di un titolo sportivo, inferiore almeno di due categorie rispetto a quello “espropriato” alla società non ammessa al campionato ad una nuova società accreditata dal Sindaco come rappresentativa della città;

    2. che in considerazione della necessità di garantire il regolare avvio dei campionati il problema della soluzione degli effetti della mancata iscrizione di una società, e con essa della relativa città, al campionato di calcio competente viene dall’ordinamento sportivo risolto immediatamente, ovvero prima dell’inizio della stagione agonistica alla quale la società non è stata ammessa;

    CONSIDERATO ancora

    - che, con nota del 16 luglio 2012, il Sindaco di Foggia ha comunicato alla FIGC che, a seguito della non iscrizione al campionato di calcio di Lega Pro I divisione della società U.S. Foggia, si è attivato al fine di individuare un nuovo sodalizio sportivo che possa richiedere l’iscrizione al Campionato di Interregionale 2012-2013 ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (cd. N.O.I.F.) il quale, in caso di non ammissione di società al campionato di I Divisione e II Divisione, offre la possibilità “alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti”;

    - che, in relazione alla suddetta nota del Sindaco, il Segretario della FIGC, con nota prot. n. 5.1.600 del 23 luglio 2012, ha tra l’altro precisato al Sindaco che “se la città volesse candidare una società a partecipare al Campionato di Interregionale 2012-2013” la documentazione di rito “dovrà essere accompagnata da una lettera motivata del Sindaco di accreditamento della società con la quale l’Amministrazione comunale manifesta il gradimento al progetto e ne conferma la serietà”;

    - che il Sindaco di Foggia ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. in data 3 agosto 2012 ha designato la società sportiva A.C.D. FOGGIA CALCIO quale società accreditata dalla Amministrazione Comunale a rappresentare la città di Foggia al campionato nazionale di serie D per la stagione sportiva 2012-2013, autorizzando la stessa all’uso del campo di calcio “P. Zaccheria”;

    - che la Società A.C.D. FOGGIA CALCIO è regolarmente iscritta alla F.I.G.C. ed al Campionato Nazionale di serie D per la stagione sportiva 2012-2013 e quindi assegnataria del relativo titolo sportivo;

    RILEVATO

    - che la convenzione stipulata tra il Comune di Foggia e la società U.S. FOGGIA S.p.A. per l’affidamento in concessione d’uso dello stadio comunale “Pino Zaccheria”si configura evidentemente come un accordo contrattuale a prestazioni corrispettive, laddove la causa essenziale del contratto risiedeva nel possesso e nel mantenimento del titolo sportivo da parte dell’U.S. Foggia S.p.A. nell’interesse della Città di Foggia; invero la prestazione principale da parte dell’U.S. Foggia S.p.A. non poteva essere costituita semplicemente dalla gestione dello stadio, giacché in tal caso il Comune avrebbe dovuto rivolgersi, previa gara, ad una società di gestione patrimoniale, né tale prestazione poteva risiedere nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stadio, giacché anche in tal caso il Comune avrebbe dovuto rivolgersi, previa gara, ad una impresa edile. Evidentemente la prestazione principale era quella propria di continuare a rappresentare calcisticamente la città di Foggia, conservando il titolo sportivo;

    - che si ha impossibilità sopravvenuta della prestazione quando si verifichi nel corso dell’esecuzione del contratto un fatto oggettivo tale che una parte non sia più in grado di adempiere la propria obbligazione, come nel caso di specie, e secondo la vigente normativa civilistica nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità della prestazione di un parte (nel nostro caso, rappresentare la città di Foggia nel campionato di calcio) porta alla risoluzione di diritto del vincolo contrattuale (nel nostro caso, la convenzione per l’affidamento in concessione d’uso dello stadio) in quanto anche l’altra prestazione (nel nostro caso, la concessione d’uso pluriennale dello stadio), ad essa collegata funzionalmente, resta priva di giustificazione;

    - che il fatto oggettivo in questione è rappresentato dalla delibera del 19 luglio 2012 con la quale il Consiglio Federale della FIGC ha preso atto della intervenuta non concessione alla società U.S. FOGGIA S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2012/2013 con perdita del relativo titolo sportivo;

    - che in ogni caso si deve ritenere venuta meno la causa del contratto di convenzione, nonché le motivazioni del procedimento di concessione posto in essere, giacché il Comune di Foggia ha a suo tempo concesso lo stadio comunale alla società U.S. Foggia S.p.A perché, lo si ribadisce, essa in virtù del titolo sportivo risultava all’epoca la “massima espressione del calcio cittadino”, come si evince dalla surrichiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2010, costituendo questo l’unico presupposto essenziale, fondamentale e giustificativo del provvedimento di concessione dello stadio emanato direttamente a favore della società U.S. Foggia S.p.A senza una preventiva procedura comparativa tra le società di calcio locali potenzialmente interessate;

    - che i lavori di adeguamento globale dello stadio comunale “Pino Zaccheria” atti ad aumentarne la ricettività da 7.500 a 17.697 spettatori – che con la convenzione la società U.S. Foggia S.p.A. si era impegnata a far realizzare a proprie spese – rappresentano una prestazione secondaria del rapporto convenzionale giacché, se al contrario fosse stata la prestazione principale, l’Amministrazione Comunale non avrebbe potuto esimersi dall’appaltare i lavori ad una impresa edile previa pubblica gara;

    - che, in ogni caso, le spese sostenute dalla società U.S. Foggia S.p.A. per i suddetti lavori di adeguamento dello stadio, se dovute, saranno riconosciute come migliorie apportate al bene pubblico nella misura che sarà accertata dai competenti organi tecnici;

    - che, a seguito della perdita del titolo sportivo da parte della società U.S. Foggia S.p.A la convenzione pluriennale per l’affidamento in concessione d’uso dello stadio non può non considerarsi risolta di diritto per impossibilità da parte della società U.S. Foggia SpA di continuare ad essere calcisticamente rappresentativa della città di Foggia;

    PRESO ATTO

    - della oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione principale della convenzione da parte dell’U.S. Foggia S.p.A. con effetto dal 19 luglio 2012, data in cui il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società U.S. Foggia S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2012/2013 con perdita del relativo titolo sportivo;

    - che la non concessione alla società U.S. Foggia S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2012/2013 con perdita del relativo titolo sportivo comporta il venir meno della causa e del fondamentale presupposto di diritto a base del provvedimento di concessione d’uso dello stadio – siccome procedimentalmente attuato – che pertanto è da intendersi revocato in quanto non più rispondente all’interesse pubblico a quel tempo rilevato, mentre contestualmente sussiste un interesse attuale ed urgente alla rimozione dello stesso in quanto gli interessi sportivi della città di Foggia potrebbero essere seriamente compromessi, atteso che la stagione calcistica per la serie D – in cui militerà la neo costituita società sportiva A.C.D. Foggia Calcio – prenderà il via il prossimo 19 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia ed il 2 settembre con la prima giornata di campionato, risultando già promossa peraltro la campagna per gli abbonamenti;

    VISTO

    l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 in base al quale la revoca è il provvedimento di secondo grado con il quale, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di diritto o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di una nuova valutazione dei fatti originari, la Pubblica Amministrazione rimuove con effetto ex nunc un suo precedente atto amministrativo ad efficacia durevole in quanto sussista contemporaneamente una non rispondenza dell'atto all'interesse pubblico ed un attuale interesse alla rimozione dello stesso;

    RITENUTO

    - che in conseguenza di quanto precisato al punto precedente il provvedimento di revoca si appalesa con carattere di urgenza ed indifferibilità, tale da giustificare anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

    - che il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27.04.2011 n° 2456, richiamando la pronuncia n. 5925 del 2007, statuendo che la P.A., “deve adempiere alla prescrizione imposta dall’art. 7 della legge n. 241/1990 provvedendo alla comunicazione dell’avvio del procedimento quantomeno nei confronti dell’aggiudicatario la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall’adozione dell’atto di revoca” ha precisato che: “Al fine però di rilevare l’illegittimità, e dunque l’annullabilità, di un provvedimento amministrativo occorre affrontare un’ulteriore questione: l’applicabilità o meno dell’art. 21-octies della medesima legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 il quale, in sostanza, afferma la natura non invalidante delle violazioni formali e procedurali non influenti sull’esito finale del procedimento. Detta disposizione prevede infatti, al comma secondo, che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;

    TENUTO CONTO

    dell’insegnamento del massimo consesso di giustizia amministrativa ed in considerazione dell’urgenza e della improcrastinabilità dell’emanazione del provvedimento di revoca per tutti i motivi innanzi precisati;

    DATO ATTO

    che anche in presenza di scritti difensivi della società U.S. Foggia S.p.A., in considerazione dei provvedimenti emessi dall’autorità sportiva competente peraltro non impugnati dalla interessata, il provvedimento finale non potrebbe essere diverso da quello oggi effettivamente proposto;

    VISTO il D.Lgs. 267/2000;

    VISTO lo Statuto Comunale;

    DETERMINA

    1) per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto della intervenuta risoluzione di diritto della convenzione sottoscritta in data 17/09/2012 rep. N. 9620 dal Comune di Foggia e la società U.S. Foggia S.p.A. per l’affidamento in concessione d’uso dello stadio comunale “Pino Zaccheria” per effetto del venir meno della causa che ha originato il contratto de quo e della oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione con effetto dal 19 luglio 2012, data in cui il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società U.S. Foggia S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2012/2013 con perdita del relativo titolo sportivo;

    2) di revocare, per le medesime motivazioni indicate al precedente punto, la concessione d’uso dello stadio comunale “P. Zaccheria” disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16/09/2010 come modificata con atto n. 63 del 13/10/2010;

    3) di disporre, di conseguenza, che l’U. S. Foggia S.p.A. rilasci “ad horas” libero da persone e cose (escluse quelle di proprietà comunale) lo stadio “Pino Zaccheria”, avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà coattivamente;

    4) di dare atto che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 posto che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca risulta ininfluente sull’esito finale del procedimento;

    5) di dare atto che restano fermi ed impregiudicati diritti, anche economici, ed azioni del Comune di Foggia nei confronti della società U.S. Foggia S.p.A.

    IL DIRIGENTE
    Michele Paglia

    Fonte: Federossonera.it
     
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